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Commesse pubbliche e violazione dell'obbligo di ricusa (art. 29 Cost. fed.)

In una sentenza del 16 settembre 2025pubblicata il 4 novembre 2025, il Tribunale federale ha annullato una delibera dell’Aeroporto Internazionale di Ginevra relativa a una commessa pubblica del valore superiore al mezzo miliardo di franchi, precedentemente confermata dal Tribunale cantonale ginevrino

Il gruppo G., al quale appartiene una delle due imprese del consorzio vincitore, intratteneva al momento della gara diversi rapporti contrattuali con il gruppo D.

In particolare, i due gruppi avevano costituito un consorzio comune per ottenere la concessione di gestione di un'aeroporto a Parigi, che effettivamente si erano aggiudicati. Da allora, gestiscono insieme tale infrastruttura, unitamente ad altri partner.

Sulla base di questi elementi, il gruppo D. non avrebbe dovuto accettare un mandato nell'ambito della procedura di aggiudicazione in discussione (in qualità di esperto nella valutazione delle offerte), e i suoi collaboratori avrebbero dovuto ricusarsi, poiché i rapporti economici stretti con il gruppo G. facevano sorgere un’apparenza di parzialità e un rischio concreto di trattamento non imparziale delle offerte.

Pur considerando che i collaboratori del gruppo D. hanno avuto solo un’influenza indiretta e condivisa sulla valutazione delle offerte, poiché sono intervenuti come esperti esterni soltanto per due sottocriteri di aggiudicazione, e che la ricorrente sarebbe rimasta comunque seconda in graduatoria anche se si accogliessero le sue conclusioni riferite esclusivamente a tali sottocriteri, il Tribunale federale ha comunque annullato la delibera, sconfessando la Corte cantonale.

Tali elementi, infatti, non bastano a dimostrare che una ricusazione del gruppo D. edei suoi collaboratori – la cui imparzialità era quantomeno dubbia – non avrebbe in alcun modo modificato l’esito finale della procedura.

È infatti indubbio che la valutazione risultante da una perizia o consulenza tecnica possa avere un'influenza significativa sul punteggio finale attribuito alle offerte. Inoltre, le domande di rettifica che un offerente può formulare nel proprio ricorso contro una decisione di aggiudicazione non riflettono necessariamente tutte le possibili conseguenze che la violazione di un dovere di ricusazione può aver avuto sulla procedura di gara, poiché è quasi impossibile, per un concorrente escluso, valutare l’incidenza reale di tale violazione sulla valutazione dell’offerta vincitrice.

Sempre secondo il Tribunale federale, va infine ricordato che, in pratica, un offerente può contestare la valutazione delle offerte davanti all’autorità di ricorso solo dimostrando un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento da parte dell’autorità aggiudicatrice, il che lo costringe, nella pratica, a limitare le proprie critiche agli aspetti della valutazione manifestamente problematici.

Sarebbe quindi assurdo costringerlo a formulare richieste di correzione più ampie, ma prive di possibilità di successo, riguardo alla valutazione delle offerte (sia della propria che di quella dell’aggiudicatario), solo per evitare che l’autorità di ricorso rinunci ad annullare la decisione di aggiudicazione, anche quando è accertato che tale decisione è stata resa in violazione di un dovere di ricusazione.

In tale sentenza – nella quale il Tribunale federale ha affrontato una questione di diritto ritenuta d'importanza fondamentale ai sensi dell’art. 83 lett. f LTF – la nostra Alta Corte ha ricordato che una decisione di aggiudicazione adottata in violazione dei requisiti di ricusazione derivanti dall’art. 29 cpv. 1 Cost. deve, in linea di principio, essere annullata, senza che il ricorrente debba dimostrare che la decisione sarebbe stata diversa qualora tali requisiti fossero stati rispettati.

Tuttavia, in via eccezionale, l’autorità di ricorso può derogare a tale principio se la violazione del dovere di ricusazione non è grave e se viene dimostrato che essa non ha avuto alcuna influenza sulla scelta dell’aggiudicatario.

Tale prova, il cui onere incombe all’autorità aggiudicatrice e/o all’offerente aggiudicatario, deve però essere ammessa solo con grande cautela, poiché la violazione delle regole in materia di ricusazione comporta un rischio concreto e non trascurabile di violazione del principio di parità di trattamento tra gli offerenti.

Nel caso concreto, questa prova non è stata fornita, e la delibera confermata dal Tribunale cantonale è pertanto stata annullata.

 

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